Art. 32 — Borse di studio per i giovani laureati
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Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1967 al 1970, delle seguenti somme: per il 1967......... L. 1.000 milioni per il 1968......... " 1.200 " per il 1969......... " 1.290 " per il 1970......... " 1.450 ". 4 Le borse saranno conferite, ai laureati da non oltre un triennio, nei limiti del 40 per cento dello stanziamento annuo, dal Ministero della pubblica istruzione e per il restante 60 per cento dalle singole Universita', con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. L'importo annuo di ciascuna borsa non puo' essere superiore a lire 1.500.000. Il Ministro per la pubblica Istruzione ripartisce annualmente, con proprio decreto. Il fondo destinato alle Universita' e agli Istituti superiori, In relazione al numero dei laureati In ciascun Ateneo nel triennio precedente. La ripartizione del numero di borse per ciascuna Facolta' e' fatta dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Senato accademico Le borse eventualmente non utilizzate da una Facolta' possono essere assegnate ad altre Facolta'. La durata di ciascuna borsa e' annuale e puo' essere confermata per un secondo anno su motivato parere favorevole dei preside della Facolta' o del direttore dell'Istituto presso cui il borsista svolge l'attivita' di studio o di ricerca. Dallo stanziamento di ciascun esercizio e' detratta una somma non superiore a lire 30 milioni, per l'assegnazione di borse ai cittadini stranieri, studenti o laureati da non oltre tre anni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 agosto 1973, n. 525
4La L. 9 agosto 1973, n. 525 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le borse annuali per giovani laureati, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e quelle biennali di addestramento didattico e scientifico di cui all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che, gia' confermate, sono scadute dopo il 30 ottobre 1971 o verranno a scadere anteriormente al 31 dicembre 1973, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1973."
Testo in vigore dal 12 settembre 1973 al 2 dicembre 1973
