Istituzione di nuove universita'

Art. 21 — Patrimonio

E' mantenuta a favore dell'Universita' degli studi di Brescia l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprieta' degli enti facenti parte dell'Ente universitario della Lombardia orientale, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse. Restano validi in favore dell'Universita' degli studi di Brescia gli impegni assunti dal predetto Ente universitario o, eventualmente, da altri enti pubblici o privati o persone fisiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvedera' alla redazione dell'inventario.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art21 · fonte su Normattiva