Istituzione di nuove universita'

Art. 35 — Patrimonio

E' mantenuta a favore dell'Universita' degli studi di Verona l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprieta' degli enti facenti parte del Consorzio di cui al sesto comma dell'articolo 33, o del Consorzio stesso, nonche' dell'Universita' degli studi di Padova comunque destinati per le attivita' didattiche e scientifiche, amministrative e di assistenza universitaria in Verona, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse. Restano fermi in favore dell'Universita' degli studi di Verona gli impegni assunti dal predetto Consorzio o eventualmente da altri enti pubblici o privati e persone fisiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvedera' alla redazione dell'inventario. Restano fermi i programmi edilizi e le relative coperture finanziarie predisposti dall'Universita' di Padova e relativi ad insediamenti universitari in Verona.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art35 · fonte su Normattiva