Nell'attuazione del piano di risanamento previsto dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, e' consentita la formazione di idonee unita' edilizie per abitazioni da ricavarsi mediante composizione e riattamento di ambienti espropriati in attuazione della legge stessa. Gli alloggi cosi' ricavati sono assegnati a famiglie abitanti nei rioni dei "Sassi" ed occupanti ambienti inabitabili o da demolirsi per ragioni urbanistiche, e sono soggetti a tutte de norme stabilite dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, per i nuovi alloggi.

Testo vigente dal 14 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;299~art5 · fonte del testo