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Gli incarichi di progettazione, fatta salva in casi particolari la procedura dell'appalto-concorso, disciplinata dall'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 91 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, saranno conferiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la grazia e la giustizia. L'approvazione dei progetti e dei contratti dei lavori e' attribuita agli organi del Ministero dei lavori pubblici, secondo le sfere di rispettiva competenza, previo parere favorevole, per quanto riguarda la speciale tecnica penitenziaria, del Ministero di grazia e giustizia. I progetti di nuovi istituti di prevenzione e di pena sono approvati sentito altresi' il parere di una commissione costituita da urbanisti, ingegneri, architetti, psicologi, sociologi, educatori e giuristi, nominata dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per la grazia e la giustizia.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1972 al 2 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1971-12-12;1133~art5 · fonte su Normattiva