Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto extra-urbani, cui e' fatto obbligo di applicare i sovrapprezzi previsti dalla presente legge, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al "Fondo nazionale di soccorso invernale". Le aziende stesse, qualora non applichino o non riscuotano i sovrapprezzi suindicati, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo, a favore del Fondo suddetto.

Testo vigente dal 13 novembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042~art10 · fonte del testo