Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del Fondo nazionale medesimo un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

  • a)ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tranvie e funicolari extra-urbane, autolinee extra-urbane e servizi di navigazione interna extra-urbani: 1ª e 2ª classe 3ª classe per importi fino a L. 50 L. 10 L. 5 " " da L. 51 a " 100 " 15 " 10 " " " " 101 " " 200 " 25 " 20 " " " " 201 " " 500 " 60 " 45 " " " " 501 " " 1.000 " 120 " 90 " " " " 1.001 " " 2.000 " 180 " 135 " " oltre " 2.000 " 240 " 180
  • b)pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie, ascensori e servizi di navigazione interna); per qualsiasi importo lire 5.

Testo vigente dal 10 novembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-31;830~art9 · fonte del testo