Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito dall'art. 9 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovraprezzo stesso e debbono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

Testo vigente dal 7 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-05;1302~art12 · fonte del testo