Le aziende di trasporto, cui e' fatto obbligo di applicare i sovraprezzi stabiliti dall'art. 9, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale. Le aziende stesse, qualora non applichino o non riscuotano i sovraprezzi suindicati, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo a favore del Fondo suddetto.
Testo vigente dal 10 novembre 1953
