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La convenzione di cui all'articolo 3 deve indicare le linee di una gestione organica e funzionale del sistema aeroportuale della capitale di cui all'articolo 2, da parte della societa' concessionaria, che dovra' attenersi a criteri di economicita'. Nella convenzione sono, tra l'altro, determinati:
- 1)i beni demaniali di cui le amministrazioni statali possono disporre gratuitamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto;
- 2)l'assunzione, da parte della societa' concessionaria, di tutti i costi di manutenzione del complesso aeroportuale da essa gestito;
- 3)le modalita' di attribuzione alla societa' concessionaria degli eventuali oneri che la pubblica amministrazione dovra' sostenere in conseguenza della revoca delle concessioni di cui all'articolo precedente;
- 4)i criteri generali per la concessione a terzi delle aree o dei servizi;
- 5)la predisposizione, a cura della societa' concessionaria, del piano finanziario necessario al completamento degli impianti aeroportuali, ivi compresa l'aerostazione di cui al titolo II della presente legge, e, entro 180 giorni dal collaudo definitivo di detta aerostazione, del piano finanziario necessario alla gestione dell'intero sistema aeroportuale per tutta la durata della concessione;
- 6)la devoluzione al bilancio dello Stato, a decorrere dal compimento del primo anno di gestione, dopo l'entrata in funzione della nuova aerostazione di cui al titolo II della presente legge, degli eventuali utili di esercizio, al netto dell'accantonamento per innovazioni, ammodernamenti e completamenti, ed eccedenti l'assegnazione di un dividendo annuale determinato in base alle modalita' da stabilirsi nella convenzione e riferito al capitale sociale della societa' concessionaria, dopo le assegnazioni a riserva previste dalla legge, e comunque non superiore all'8 per cento del capitale stesso. L'ammontare dell'accantonamento annuo non potra' superare il 10 per cento degli introiti lordi annuali;
- 7)le modalita' per la determinazione delle innovazioni, degli ammodernamenti e dei completamenti da apportare all'opera nei limiti dell'accantonamento di cui al punto 6) del presente articolo;
- 8)la nomina nel collegio dei sindaci della societa' concessionaria di tre membri designati, rispettivamente, dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per le partecipazioni statali. Presiedera' il collegio il sindaco designato dal Ministro per il tesoro;
- 9)le modalita' per la riconsegna all'amministrazione statale delle opere e degli impianti fissi al termine della concessione;
- 10)le ipotesi di decadenza dalla concessione, la procedura della relativa dichiarazione nonche' i criteri e le modalita' per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti fissi;
- 11)i casi e le forme con cui potra' essere esercitata da parte dell'amministrazione concedente, nel corso del periodo di gestione, la facolta' di risoluzione anticipata del rapporto di concessione, i termini e le modalita' dell'esercizio di detta facolta' nonche' i criteri di determinazione delle indennita' dovute alla concessionaria;
- 12)la costituzione di un collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie relative alla applicazione delle norme della presente legge e della convenzione.
Testo in vigore dal 30 novembre 1973 al 25 gennaio 1978
