Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all'organizzazione giudiziaria tributaria - Assegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Differente disciplina del trattamento economico dei giudici tributari attualmente in servizio, determinata con decreto ministeriale, rispetto ai magistrati tributari di nuova nomina - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici e del principio convenzionale in tema di equo processo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 101, 104, 105, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, degli artt. 24, commi 1, lett. d) ed e), e 2-bis; 24-bis; 13; 32; da 36 a 41 e 43 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano lo status dei giudici tributari nei rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all’organizzazione giudiziaria tributaria al Ministero dell’economia e delle finanze. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del MEF nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.
Riguarda ancheart. 40 Giurisdizione tributariaart. 39 Giurisdizione tributariaart. 38 Giurisdizione tributariaart. 37 Giurisdizione tributariaart. 36 Giurisdizione tributariaart. 24 Giurisdizione tributariae altri 3
Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Disciplina dei componenti dell'ordine giudiziario tributario - Asserita differenziazione di status tra categorie - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento all’art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, dell’art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, in combinato disposto con gli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 545 del 1992, per gli effetti sul trattamento economico dei magistrati tributari, del potere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare d’ufficio, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico. L’oggetto del giudizio a quo riguarda infatti controversie tra l’Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza del contributo unificato, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.
Riguarda ancheart. 1 legge 130/2022art. 13-bis Giurisdizione tributaria
Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Determinazione discrezionale del MEF del compenso dei giudici tributari - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici, del principio convenzionale in tema di giusto ed equo processo nonché di quello di buon andamento dell'amministrazione della giustizia tributaria - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in riferimento agli artt. 97, 101, 108 e 111 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 47 CDFUE, dell’art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 (e il correlato art. 8, comma 4, della legge n. 130 del 2022), anche in combinato disposto con gli artt. 6 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 51 cod. proc. civ., che assegna al MEF la determinazione discrezionale del compenso (in particolare, variabile, ma anche fisso, nei limiti minimi ormai stabiliti dalla legge) dei giudici tributari. L’oggetto dei giudizi a quibus riguarda controversie tra l’Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza dell’imposta sul valore aggiunto, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.
Riguarda ancheart. 8 legge 130/2022art. 51 Codice di procedura civileart. 6 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Giurisdizioni speciali - Commissioni tributarie - Trattamento economico dei componenti - Determinazione, liquidazione e pagamento dei compensi da parte dell'amministrazione finanziaria - Denunciata violazione delle garanzie di indipendenza dei giudici, dei principi del giusto processo e del diritto all'equo processo sancito dalla CEDU - Difetto di rilevanza nonché indeterminatezza, ambiguità e carattere creativo dell'intervento richiesto - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza nonché per indeterminatezza, ambiguità e carattere creativo dell'intervento richiesto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 545 del 1992, censurato dalla CTP di Novara - in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - nella parte in cui stabilisce che la determinazione, la liquidazione e il pagamento del compenso spettante ai componenti delle commissioni tributarie siano effettuati, rispettivamente, dal Ministro delle finanze, dalla direzione regionale delle entrate nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza e dal dirigente responsabile della segreteria della commissione. La disciplina del trattamento retributivo dei giudici tributari - denunciata come lesiva della loro apparenza di indipendenza - non deve essere applicata al rapporto che il rimettente è chiamato a decidere, né incide sulla composizione o costituzione dell'organo giudicante (cioè sulla sua legittimazione ad esercitare le proprie funzioni), con conseguente irrilevanza della questione. Quanto al petitum, da un lato il rimettente non fornisce indicazioni sul diverso sistema retributivo che sarebbe idoneo a superare l'asserita inadeguatezza dei compensi, dall'altro richiede un intervento creativo caratterizzato da un grado di manipolatività tanto elevato da eccedere i poteri di intervento della Corte costituzionale, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. ( Precedente specifico: ordinanza n. 227 del 2016. Precedenti citati: ordinanza n. 180 del 2006; sentenza n. 196 del 1982, n. 447 del 1991, n. 331 del 1987 e n. 326 del 1987, sul trattamento economico dei giudici tributari prima della riforma del contenzioso; sentenza n. 164 del 2017, sulla nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati; sentenze n. 220 del 2014, n. 218 del 2014, n. 220 del 2012, n. 186 del 2011, n. 117 del 2011, ordinanze n. 269 del 2015, n. 266 del 2014, n. 335 del 2011, n. 260 del 2011 e n. 21 del 2011, sull'inammissibilità per indeterminatezza e ambiguità del petitum; sentenze n. 248 del 2014 e n. 252 del 2012, ordinanze n. 269 del 2015, n. 156 del 2013, n. 182 del 2009, n. 35 del 2001 e n. 117 del 1989, sui limiti alla possibilità di pronunce manipolative ).
sentenza 60/2019massima n. 41083 Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Richiesta di plurimi interventi additivi, diretti a delineare un nuovo assetto dell'ordinamento e dell'organizzazione della giustizia tributaria e ad aggiungere una nuova causa di astensione del giudice tributario - Petita indeterminati, ambigui e caratterizzati da un elevato grado di manipolatività - Eterogeneità degli oggetti delle norme censurate e carenza di una reciproca e intima connessione tra essi - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, Cost. nonché all'art. 6, par. 1, CEDU, di numerose disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione della giustizia tributaria (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, artt. 2, 13, 15, 29- bis , 31, 32, 33, 34 e 35; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 37; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 72, comma 1, lett. b; d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240; d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - artt. 2, comma 10- ter , e 23- quinquies ; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 404; d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, art. 15, comma 8; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 6; cod. proc. civ., art. 51; d.P.C.m. 27 febbraio 2013, n. 67, art. 15, commi 1 e 3). Il rimettente, infatti, invoca plurimi interventi additivi, omettendo di indicarne la direzione ed i contenuti, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili, con conseguente indeterminatezza e ambiguità dei petita . Inoltre, i richiesti interventi - caratterizzati da un grado di creatività e manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse ma un intero sistema di norme - sono estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri della Corte e implicano scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Infine, le censure riguardano in modo indifferenziato numerose ed eterogenee disposizioni, senza specificare i termini nei quali ciascuna di esse violerebbe singolarmente i parametri invocati; tale eterogeneità è accentuata dal fatto che le questioni sono genericamente poste anche in correlazione o in rapporto con altre norme di variegato contenuto, talune di natura regolamentare, o con interi testi legislativi, in difetto di qualsiasi argomento che consenta di collegare le singole norme evocate ai predetti parametri. Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'indeterminatezza e l'ambiguità dei petita , v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 220/2014, 218/2014, 220/2012, 186/2011 e 117/2011; ordinanze nn. 269/2015, 335/2011, 260/2011 e 21/2011. Sull'estraneità degli interventi manipolativi di sistema alla giustizia costituzionale, siccome eccedenti i poteri della Corte e implicanti scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 248/2014 e 252/2012; ordinanze nn. 269/2015, 156/2013, 182/2009 e 117/1989. Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'eterogeneità degli oggetti delle norme censurate e per la carenza di una reciproca e intima connessione tra essi, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 39/2014, 249/2009 e 263/1994; ordinanza n. 81/2001.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 95/2012art. 23-quinquies d.l. 95/2012art. 2 Giurisdizione tributariaart. 15 Giurisdizione tributariaart. 29-bis Giurisdizione tributariaart. 31 Giurisdizione tributariae altri 10
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIUDICE TRIBUTARIO - COMPENSO AGGIUNTIVO PER OGNI RICORSO DEFINITO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui prevede per i giudici tributari «un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito», compenso che sarebbe quindi "fondato sul cottimo", e perciò incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale. La norma censurata riguarda, infatti, esclusivamente la misura del compenso del giudice tributario e, pertanto, non attiene né alla «composizione», né alla costituzione del giudice medesimo, cioè alla legittimazione di questo ad esercitare le proprie funzioni, e neppure deve essere applicata dal rimettente nel giudizio principale, concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di quanto corrisposto da un contribuente a titolo di IRPEF. > >- Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza di questioni analoghe, aventi ad oggetto la norma contenuta nel previgente art. 12, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., perché non incidente né sul rapporto in ordine al quale il giudice rimettente è chiamato a decidere, né sulla composizione dell'organo giudicante, con la conseguenza che essa non trova né può trovare applicazione da parte del giudice a quo , v. sentenza n. 196/1982 e ordinanze n. 447/1991 e n. 326/1987.
Giurisdizione tributaria - Trattamento economico dei giudici tributari - Determinazione attribuita al ministro delle finanze - Prospettato contrasto con il principio della terzietà e imparzialita' del giudice - Affermazione apodittica in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui attribuisce al Ministro delle finanze il potere di determinare il trattamento economico dei giudici tributari e quello di provvedere al pagamento dei relativi compensi mensili, per omessa indicazione degli elementi di fatto oggetto della controversia. - V. ordinanza n. 8/2000, per l'inammissibilità motivata dal carattere apodittico dell'affermazione sulla rilevanza. M.R.
sentenza 81/2001massima n. 26119