Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Vigilanza del MEF sull'andamento dei servizi di segreteria - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici e del principio convenzionale in tema di equo processo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 101, 104, 108 e 111, primo e secondo comma, Cost., dell’art. 15 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell’art. 11 del d.lgs. n. 156 del 2015, che disciplina la vigilanza sull’andamento dei servizi di segreteria delle corti di giustizia tributaria attribuendolo alla Direzione del MEF. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.
Riguarda ancheart. 11 d.lgs. 156/2015
Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Richiesta di plurimi interventi additivi, diretti a delineare un nuovo assetto dell'ordinamento e dell'organizzazione della giustizia tributaria e ad aggiungere una nuova causa di astensione del giudice tributario - Petita indeterminati, ambigui e caratterizzati da un elevato grado di manipolatività - Eterogeneità degli oggetti delle norme censurate e carenza di una reciproca e intima connessione tra essi - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, Cost. nonché all'art. 6, par. 1, CEDU, di numerose disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione della giustizia tributaria (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, artt. 2, 13, 15, 29- bis , 31, 32, 33, 34 e 35; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 37; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 72, comma 1, lett. b; d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240; d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - artt. 2, comma 10- ter , e 23- quinquies ; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 404; d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, art. 15, comma 8; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 6; cod. proc. civ., art. 51; d.P.C.m. 27 febbraio 2013, n. 67, art. 15, commi 1 e 3). Il rimettente, infatti, invoca plurimi interventi additivi, omettendo di indicarne la direzione ed i contenuti, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili, con conseguente indeterminatezza e ambiguità dei petita . Inoltre, i richiesti interventi - caratterizzati da un grado di creatività e manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse ma un intero sistema di norme - sono estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri della Corte e implicano scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Infine, le censure riguardano in modo indifferenziato numerose ed eterogenee disposizioni, senza specificare i termini nei quali ciascuna di esse violerebbe singolarmente i parametri invocati; tale eterogeneità è accentuata dal fatto che le questioni sono genericamente poste anche in correlazione o in rapporto con altre norme di variegato contenuto, talune di natura regolamentare, o con interi testi legislativi, in difetto di qualsiasi argomento che consenta di collegare le singole norme evocate ai predetti parametri. Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'indeterminatezza e l'ambiguità dei petita , v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 220/2014, 218/2014, 220/2012, 186/2011 e 117/2011; ordinanze nn. 269/2015, 335/2011, 260/2011 e 21/2011. Sull'estraneità degli interventi manipolativi di sistema alla giustizia costituzionale, siccome eccedenti i poteri della Corte e implicanti scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 248/2014 e 252/2012; ordinanze nn. 269/2015, 156/2013, 182/2009 e 117/1989. Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'eterogeneità degli oggetti delle norme censurate e per la carenza di una reciproca e intima connessione tra essi, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 39/2014, 249/2009 e 263/1994; ordinanza n. 81/2001.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 95/2012art. 23-quinquies d.l. 95/2012art. 2 Giurisdizione tributariaart. 13 Giurisdizione tributariaart. 29-bis Giurisdizione tributariaart. 31 Giurisdizione tributariae altri 10