Art. 15
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Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:
- a)i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b)la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- c)i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
- d)i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
- e)l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro giudice;
- f)l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
- g)il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
- h)la scarsa laboriosita', se abituale;
- i)la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- l)l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- m)la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:
- a)il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- b)i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- c)l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
- d)il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone. Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.
Testo vigente dal 1 gennaio 2016 al 16 settembre 2022 · versione 25 su Normattiva