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Per i trasporti di combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi, l'esercente e' responsabile in conformita' alle norme della presente legge, per le sostanze:

  • a)che provengono dall'impianto nucleare da lui esercito sino a quando non siano prese in consegna da altri che sia responsabile ai sensi della presente legge;
  • b)che siano destinate all'impianto da lui esercito e provengano da un esercente di paese straniero che, in base alla sua legge nazionale od a convenzioni internazionali, non sia obbligato ad assumere la responsabilita' in limiti almeno uguali a quelli della presente legge. L'esercente e' liberato dalla responsabilita' per i trasporti di cui ai commi precedenti qualora il trasporto sia effettuato da un trasportatore a cui tale responsabilita' sia trasferita per legge.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 21 novembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art16 · fonte su Normattiva