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Nel caso di trasporto di materie nucleari, ivi compreso il deposito in un magazzino nel corso del trasporto, l'esercente di un impianto nucleare e' responsabile di qualsiasi danno, in conformita' della presente legge, se risulta provato che il danno stesso e' causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari trasportate, provenienti dal predetto impianto, a condizione che l'incidente avvenga:
- a)prima che la responsabilita' dell'incidente nucleare causato da materie nucleari sia stata assunta, con convenzione scritta, dall'esercente di un altro impianto nucleare; o, in mancanza, prima che l'esercente di altro impianto nucleare abbia preso in consegna le materie nucleari;
- b)se le materie nucleari sono destinate a un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, prima che la persona autorizzata all'esercizio di tale reattore abbia preso in consegna le materie nucleari;
- c)se le materie nucleari sono state inviate a una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, prima che le materie stesse siano state scaricate dal mezzo di trasporto mediante il quale sono arrivate nel territorio dello Stato in questione. L'esercente di un impianto nucleare e' altresi' responsabile di qualsiasi danno, conformemente alla presente legge, se risulta provato che il danno stesso e' causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari destinate a tale impianto, a condizione che l'incidente avvenga:
- a)dopo che la responsabilita' dell'incidente nucleare causato dalle materie nucleari gli sia stata trasferita, con convenzione scritta, dall'esercente di altro impianto nucleare; o, in mancanza, dopo che avra' preso in consegna le materie nucleari;
- b)dopo che avra' preso in consegna le materie nucleari provenienti dalla persona che esercisce un reattore facente parte di un mezzo di trasporto;
- c)se le materie nucleari sono state inviate, con il consenso scritto dell'esercente, da una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate: e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, dopo che le materie stesse sono state caricate sul mezzo di trasporto mediante il quale debbono lasciare il territorio dello Stato in questione. L'esercente responsabile, in conformita' della presente legge, deve consegnare al trasportatore un certificato rilasciato da o per conto dell'assicuratore o di un'altra persona che abbia fornito la garanzia finanziaria prevista dal successivo art. 19 della presente legge. Il certificato deve essere conforme al modello, che sara' stabilito con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per i trasporti e, in ogni caso, deve indicare il nome e l'indirizzo dell'esercente, nonche' l'ammontare, il genere e la durata della garanzia. Tali indicazioni non possono essere contestate dalla persona dalla quale o per conto della quale il certificato e' stato rilasciato e gli obblighi derivanti dall'assicurazione o da altra garanzia finanziaria non vengono meno anche se il danno sia gia' coperto da altra assicurazione o garanzia finanziaria. Il certificato deve anche indicare le materie nucleari e l'itinerario coperti dalla garanzia e recare una dichiarazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attestante che la persona indicata nel certificato e' un esercente ai sensi della presente legge. L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, sempre che la responsabilita' dell'esercente rispetto ad altri danni non sia ridotta ad un ammontare inferiore a lire 3.150 milioni. Un trasportatore puo', con il consenso dell'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio nazionale, essere autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad assumere la responsabilita' civile prevista dalla presente legge in vece dell'esercente. In tal caso a tutti gli effetti della presente legge, il trasportatore e' considerato, rispetto agli incidenti nucleari che avvengono nel corso del trasporto delle materie nucleari, come esercente di un impianto nucleare situato sul territorio nazionale.
Testo in vigore dal 21 novembre 1975 al 5 ottobre 2020
