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L'esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da un incidente nucleare non e' proponibile dai danneggiati e loro aventi causa se non contro l'esercente l'impianto nucleare o il trasportatore autorizzato nei casi previsti dalla presente legge. Sono solidalmente tenuti anche l'assicuratore o altra persona che abbia prestato la garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 19. Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o per assicurazione contro le malattie professionali, nonche' gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone od alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente l'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma per essere rivalse di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato a seguito di incidente nucleare. Dal risarcimento dovuto al danneggiato ai sensi della presente legge va comunque dedotto quanto corrispostogli per la assicurazione sociale o facoltativa di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 21 novembre 1975

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