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Il limite massimo delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da un incidente nucleare e' fissato in lire 7.500 milioni. Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilita' civile possa considerarsi diminuita, lo esercente e' tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. In difetto, l'autorizzazione e' revocata di diritto. Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo ecceda l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente, il risarcimento per la parte eccedente e' a carico dello Stato fino alla concorrenza di lire 43.750 milioni. Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo ecceda l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente e di quella come sopra prevista a carico dello Stato, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di lire 75.000 milioni e' a carico delle parti contraenti delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, alle condizioni e con le modalita' stabilite nelle suddette convenzioni.
Testo in vigore dal 21 novembre 1975 al 5 ottobre 2020
