Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1964 al 7 luglio 1967. Leggi il testo vigente →
A richiesta degli interessati, puo' essere accordata la importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo articolo 2, e dei prodotti da forno, esportati. L'importazione di cui al precedente comma e' subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.
Testo in vigore dal 22 ottobre 1964 al 7 luglio 1967
