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A richiesta degli interessati, puo' essere accordata la importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo articolo 2, e dei prodotti da forno, esportati. L'importazione di cui al precedente comma e' subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 luglio 1967, n.504, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1967, n. 627

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Il D.L. 4 luglio 1967, n.504, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1967, n. 627 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 948, sono abolite per le esportazioni effettuate verso gli Stati membri con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66 indicato nell'art. 1 del presente decreto".

Testo in vigore dal 7 luglio 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1964 al 7 luglio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 4 luglio 1967, n.504, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1967, n. 627

    Il D.L. 4 luglio 1967, n.504, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1967, n. 627 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 948, sono abolite per le esportazioni effettuate verso gli Stati membri con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66 indicato nell'art. 1 del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-10-09;948~art1 · fonte del testo