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La importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea, e' subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento da corrispondersi secondo i criteri e le misure stabiliti dalle decisioni comunitarie, vigenti alla data dell'esportazione dei prodotti stessi.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1964 al 7 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1964-10-09;948~art3 · fonte del testo