Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea, e' subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento da corrispondersi secondo i criteri e le misure stabiliti dalle decisioni comunitarie, vigenti alla data dell'esportazione dei prodotti stessi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 luglio 1967, n.504, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1967, n. 627

1

Il D.L. 4 luglio 1967, n.504, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1967, n. 627 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 948, sono abolite per le esportazioni effettuate verso gli Stati membri con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66 indicato nell'art. 1 del presente decreto".

Testo in vigore dal 7 luglio 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1964 al 7 luglio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 4 luglio 1967, n.504, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1967, n. 627

    Il D.L. 4 luglio 1967, n.504, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1967, n. 627 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 948, sono abolite per le esportazioni effettuate verso gli Stati membri con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66 indicato nell'art. 1 del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-10-09;948~art3 · fonte del testo