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La importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea, e' subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento da corrispondersi secondo i criteri e le misure stabiliti dalle decisioni comunitarie, vigenti alla data dell'esportazione dei prodotti stessi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 4 luglio 1967, n.504, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1967, n. 627
1Il D.L. 4 luglio 1967, n.504, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1967, n. 627 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 948, sono abolite per le esportazioni effettuate verso gli Stati membri con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66 indicato nell'art. 1 del presente decreto".
Testo in vigore dal 7 luglio 1967 al 22 dicembre 2008
