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[1]Per i contratti scritti di appalto a corrispettivo presunto pattuito ad anno in misura non inferiore a L. 300.000 stipulati con le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, l'imposta di registro puo' essere corrisposta all'atto della registrazione, per il primo anno, salvo ad integrarla al termine del primo anno e al termine di ciascun anno successivo in base a denunzia da prodursi nei venti giorni dai singoli accertamenti annuali definitivi.
[2]La imposta che risulti precetta in piu' in un anno sara' computata nell'anno seguente.
[3]In caso di ritardata denunzia e del relativo pagamento che deve essere a questa contemporaneo, il debitore decade dal beneficio della dilazione ed incorre nelle sanzioni previste dal 2° comma del precedente art. 1, fermo rimanendo l'obbligo della denuncia dell'importo definitivo al termine del contratto.
[4]Le rate come sopra dilazionate sono sempre dovute ancorche' il contratto non fosse in tutto o in parte eseguito per qualsiasi motivo, fatta eccezione pel comprovato impedimento di forza maggiore.
Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 15 marzo 1949
