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[1]Per i contratti scritti di appalto a corrispettivo presunto pattuito ad anno in misura non inferiore a L. 800.000 stipulati con le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, l'imposta di registro puo' essere corrisposta all'atto della registrazione, per il primo anno, salvo ad integrarla al termine del primo anno e al termine di ciascun anno successivo in base a denunzia da prodursi nei venti giorni dai singoli accertamenti annuali definitivi.

[2]La imposta che risulti precetta in piu' in un anno sara' computata nell'anno seguente.

[3]In caso di ritardata denunzia e del relativo pagamento che deve essere a questa contemporaneo, il debitore decade dal beneficio della dilazione ed incorre nelle sanzioni previste dal 2° comma del precedente art. 1, fermo rimanendo l'obbligo della denuncia dell'importo definitivo al termine del contratto.

[4]Le rate come sopra dilazionate sono sempre dovute ancorche' il contratto non fosse in tutto o in parte eseguito per qualsiasi motivo, fatta eccezione pel comprovato impedimento di forza maggiore. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 febbraio 1949, n. 33

3

La L. 15 febbraio 1949, n. 33, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il limite minimo di L. 300.000 prescritto dagli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283, per poter usufruire della dilazione di pagamento delle imposte di registro e' elevato a L. 5.000.000".

Testo in vigore dal 15 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1949

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1940 al 15 marzo 1949. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Per i contratti scritti di appalto a corrispettivo presunto pattuito ad anno in misura non inferiore a L. tolto: 300 aggiunto: 800.000 stipulati con le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, l'imposta di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 febbraio 1949, n. 33

    La L. 15 febbraio 1949, n. 33, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il limite minimo di L. 300.000 prescritto dagli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283, per poter usufruire della dilazione di pagamento delle imposte di registro e' elevato a L. 5.000.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-03-23;283~art2 · fonte del testo