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[1]Per i contratti scritti di appalto a corrispettivo presunto pattuito ad anno in misura non inferiore a L. 800.000 stipulati con le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, l'imposta di registro puo' essere corrisposta all'atto della registrazione, per il primo anno, salvo ad integrarla al termine del primo anno e al termine di ciascun anno successivo in base a denunzia da prodursi nei venti giorni dai singoli accertamenti annuali definitivi.
[2]La imposta che risulti precetta in piu' in un anno sara' computata nell'anno seguente.
[3]In caso di ritardata denunzia e del relativo pagamento che deve essere a questa contemporaneo, il debitore decade dal beneficio della dilazione ed incorre nelle sanzioni previste dal 2° comma del precedente art. 1, fermo rimanendo l'obbligo della denuncia dell'importo definitivo al termine del contratto.
[4]Le rate come sopra dilazionate sono sempre dovute ancorche' il contratto non fosse in tutto o in parte eseguito per qualsiasi motivo, fatta eccezione pel comprovato impedimento di forza maggiore. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 febbraio 1949, n. 33
3La L. 15 febbraio 1949, n. 33, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il limite minimo di L. 300.000 prescritto dagli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283, per poter usufruire della dilazione di pagamento delle imposte di registro e' elevato a L. 5.000.000".
Testo in vigore dal 15 marzo 1949 al 22 dicembre 2008
