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Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata, si applica l'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85. Se il coniuge e' anch'esso magistrato, la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari, fatta salva la normativa sulle incompatibilita'. In tal caso la disposizione si intende riferita all'ufficio giudiziario piu' vicino.

Testo in vigore dal 8 maggio 1998 al 8 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:1998-05-04;133~art3 · fonte su Normattiva