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I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, ne' esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in societa' per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attivita' finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede.
Testo in vigore dal 2 marzo 1953 al 27 ottobre 2011
