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Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennita' speciale mensile di seconda lingua, prevista dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, e' corrisposta al personale ivi indicato che abbia superato l'esame previsto dall'articolo 2 della predetta legge, ovvero l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nella seguente misura:

  • a)per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali: L. 120.000;
  • b)per il personale delle carriere di concetto ed equiparate: L. 100.000;
  • c)per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali: L. 80.000;
  • d)per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare non di leva: L. 72.000. Tale indennita' e' estesa al personale che, precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso ai posti statali riservati alla provincia di Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua gia' previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671. Al personale statale in servizio nella provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ove superi l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica predetto per la carriera immediatamente inferiore a quella di appartenenza, e' corrisposta l'indennita' nella misura prevista per la carriera inferiore medesima. Al personale di cui al comma precedente che abbia conseguito il passaggio alla carriera immediatamente superiore perdendo il diritto all'indennita' di seconda lingua, dall'entrata in vigore della presente legge, e' corrisposta l'indennita' gia' in godimento rivalutata ai sensi del presente articolo.

Testo in vigore dal 21 agosto 1980 al 1 gennaio 2004

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