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La ritenuta di cui all'art. 4 della presente legge dovra' avere inizio dal primo mese dell'esercizio finanziario in corso. Il Ministro per la guerra determinera' le quote da versare sino al 30 giugno 1931 in modo che il versamento dell'intera ritenuta sia effettuato entro l'esercizio finanziario. La prima iscrizione di ufficio deve essere effettuata dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1931 al 9 ottobre 2010
