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[1]Gli ufficiali del Regio esercito inscritti alla «Cassa ufficiali» che hanno cessato dopo il 1° luglio 1930 e che cesseranno dal servizio permanente prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto alla indennita' supplementare, potranno a domanda essere e rimanere inscritti sino al raggiungimento di detto limite o sino al collocamento a riposo, continuando il versamento di una ritenuta corrispondente all'uno per cento dell'ultimo stipendio loro percepito.

[2]Quelli che fossero collocati a riposo prima del raggiungimento dei sei anni di inscrizione avranno diritto a tanti sesti della indennita' quanti sono gli anni di inscrizione, calcolando per un anno le frazioni superiori ai sei mesi.

[3]Non saranno inscritti alla Cassa gli ufficiali che entro sei mesi dalla prima inscrizione vengano a raggiungere i limiti stabiliti per il collocamento a riposo.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art11 · fonte del testo