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[1]I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4 ed ogni altra attivita' della «Cassa ufficiali», sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennita', impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro per la guerra su proposta del Consiglio di amministrazione.

[2]Possono altresi' essere impiegati in prestiti da concedere agli ufficiali del Regio esercito inscritti alla «Cassa ufficiali» nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro per la guerra su proposta del Consiglio d'amministrazione.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art5 · fonte del testo