Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1931 al 9 ottobre 2010. 49 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ammontare dell'indennita' supplementare e' stabilito provvisoriamente in misura uguale a quella dell'indennita' corrisposta dall'Opera di previdenza, ma puo' essere variata in relazione alle disponibilita' risultanti dai bilanci annuali e dagli oneri prevedibili per il futuro. Le variazioni saranno determinate, su proposta del Consiglio d'amministrazione, dal Ministro per la guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art7 · fonte del testo