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L'ammontare dell'indennita' supplementare e' stabilito provvisoriamente in misura uguale a quella dell'indennita' corrisposta dall'Opera di previdenza, ma puo' essere variata in relazione alle disponibilita' risultanti dai bilanci annuali e dagli oneri prevedibili per il futuro. Le variazioni saranno determinate, su proposta del Consiglio d'amministrazione, dal Ministro per la guerra.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art7 · fonte del testo