Non è fondata, con riferimento agli artt. 2, 32, 38, commi primo e terzo, e 136 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, l. 25 febbraio 1992 n. 210, come sostituito dall'art. 7 d.l. 23 ottobre 1996 n. 548, convertito nella l. 20 dicembre 1996 n. 641, e dell'art. 1, comma 2, l. n. 641 del 1996, nella parte in cui, per il passato, riducono l'indennizzo del 70 per cento annuo ed escludono il diritto agli interessi e alla rivalutazione dei ratei arretrati maturati e non riscossi, in quanto - posto che le disposizioni denunciate prevedono che ai soggetti, i quali hanno diritto o ai quali spetta l'indennizzo a norma dell'art. 1 l. n. 210 del 1992, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 prima parte della legge un assegno "una tantum" nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo " a regime", con esclusione di interessi legali e rivalutazione; che alla Corte costituzionale non è dato sovrapporre le proprie valutazioni di merito a quelle che spettano e sono riservate al legislatore nelle determinazioni volte a predisporre i mezzi necessari a far fronte alle obbligazioni dello Stato nella materia dei cosiddetti diritti sociali, essendo soltanto il legislatore costituzionalmente abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell'equilibrio del bilancio le scelte di compatibilità e di relativa priorità nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato; e che, nel rispetto dell'ampia discrezionalità che dev'essere riconosciuta al legislatore, alla Corte, nell'esercizio del controllo di costituzionalità sulle leggi compete tuttavia di garantire la misura minima essenziale di protezione delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come diritti, al di sotto della quale si determinerebbe, con l'elusione dei precetti costituzionali, la violazione di tali diritti - l'assegno "una tantum" previsto dalla legge assume il significato di misura di solidarietà sociale fondata negli artt. 2 e 32 Cost., cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale a norma dell'art. 38, comma 1, Cost., essendo esso dovuto indipendentemente dalle condizioni economiche dell'avente diritto e non mirando di per sé agli scopi per i quali l'art. 38 stesso è stato dettato (vedi Massima "A"). - S. nn. 307/1990 e 118/1996. red.: S. Di Palma
Art. 2 cost. · Art. 32 cost. · Art. 38 cost. · Art. 136 cost.