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L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo di cui al comma 1, integrato dall'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 1 Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro. Qualora la persona sia deceduta in eta' minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 15-18 aprile 1996, n. 118 (in G.U. 1a s.s. 24/04/1996 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui esclude, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della legge stessa e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 del codice civile - ad un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.

Testo in vigore dal 25 aprile 1996 al 23 ottobre 1996

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23909/2025

    26 agosto 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
    • PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

    Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, potendo il giudice procedere in via ufficiosa alla quantificazione del suddetto indennizzo ove il relativo pagamento (o, comunque, riconoscimento) abbiano formato oggetto di accertamento o di non contestazione nel giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che non aveva proceduto allo scomputo dell'indennizzo nonostante la relativa documentazione fosse stata prodotta in appello dal Ministero dopo che quest'ultimo, sin dal primo grado, ne aveva sollecitato l'acquisizione d'ufficio).

    Art. 2 · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 213 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22762/2025

    6 agosto 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
    • PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

    In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito - pur non riportato nella disposizione modificatrice - della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione dì famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare.

    Art. 2 · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 525/2025

    9 gennaio 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
    • PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

    Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da trasfusioni da sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di avere percepito l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo.

    Art. 2

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 118/1996

    Ha colpito questo articolo
    18 aprile 1996

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 32 e 136 Cost. (in relazione alla sentenza n. 307 del 1990), gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, l. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui escludono, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 cod. civ. - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta, in quanto - posto che la menomazione della salute derivante da vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica fonda il diritto ad un equo indennizzo discendente dall'art. 32 Cost. in collegamento con l'art. 2, tenuto conto che il danno, non derivante da fatto illecito, è stato subito in conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale - la disposizione impugnata pone(va) una limitazione temporale, equivalente ad una riduzione parziale del danno indennizzabile, che collide sia con la natura del predetto diritto direttamente protetto dalla Costituzione (modellabile equitativamente dal legislatore soltanto circa la misura) sia con la sentenza di incostituzionalità n. 307 del 1990, nella quale il riconoscimento dell'obbligo di assicurare protezione alle vittime della vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica non trova particolari limitazioni di carattere temporale. - S. nn. 88/1979, 184/1986, 559/1987, 992/1988, 1011/1988, 307/1990, 455/1990 e 258/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 2043 c.c. · Art. 2 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 3 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 38/2002

    Questione infondata
    6 marzo 2002

    La prospettata estensione della disciplina sull'assegno di "superinvalidità" previsto per gli invalidi di guerra, in favore di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità a causa di vaccinazioni obbligatorie potrebbe essere effettuata soltanto dal legislatore, dal momento che i sistemi normativi messi a raffronto sono autonomi ed eterogenei, sicché non è consentito estrapolare singoli elementi dall'uno per trasporli nell'altro; né, sotto diverso profilo, può affermarsi la necessità sul piano costituzionale di un intervento indennitario dello Stato uguale per tutti, prescindente dalla ragione che ha determinato l'esposizione a rischio della salute individuale. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. - In tema di indennizzo per danni da vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria, v. sentenze n. 27/1998, n. 226/2000, n. 423/2000, n. 307/1990 e n. 118/1996. - Viene ribadita la sollecitazione al legislatore già formulata nella sentenza n. 429 del 2000, affinché si addivenga a una nuova disciplina specificamente determinata in relazione alle esigenze di normazione proprie della materia.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 2 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 522/2000

    Questione infondata
    21 novembre 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modi…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 1 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 2 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1992-02-25;210~art2 · fonte su Normattiva