Il personale degli Enti locali che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e' ammesso a usufruire dell'esodo volontario qualora con gli anni di abbuono raggiunga l'anzianita' minima di servizio occorrente per il conseguimento del diritto alla pensione.

Testo vigente dal 3 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-11;258~art4 · fonte del testo