Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008. 90 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le agevolazioni creditizie cui si riferiscono gli stanziamenti previsti dalla presente legge non sono applicabili ai mutui per i quali viene corrisposto un tasso effettivo di interesse inferiore al cinque per cento in ragion d'anno. Le quote di spesa coperte da contributi a fondo perduto concessi dallo Stato o da altri enti pubblici non possono essere ammesse ai benefici di cui al precedente comma, ne' a quelli di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni. L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' abrogato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-11-25;1508~art2 · fonte del testo