Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Alla copertura dell'onere di lire 8 milioni, relativo all'esercizio 1960-61, si provvedera' mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e', autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-11-25;1508~art3 · fonte del testo