Art. 1
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[1]Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'articolo 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'articolo 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 e all'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 237, sono assegnate a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso, lire 74.000.000 da ripartire come segue:
[2]per ciascuno degli esercizi finan- ziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso lire 8 milioni....................... L. 48.000.000
[3]Esercizi finanziari:
[4]anno 1966-67................ L. 6.000.000 anno 1967-68................ L. 6.000.000 anno 1968-69................ L. 6.000.000 anno 1969-70................ L. 4.000.000 anno 1970-71................ L. 4.000.000
Testo in vigore dal 20 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008
