Art. 2
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Le agevolazioni creditizie cui si riferiscono gli stanziamenti previsti dalla presente legge non sono applicabili ai mutui per i quali viene corrisposto un tasso effettivo di interesse inferiore al cinque per cento in ragion d'anno. Le quote di spesa coperte da contributi a fondo perduto concessi dallo Stato o da altri enti pubblici non possono essere ammesse ai benefici di cui al precedente comma, ne' a quelli di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni. L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' abrogato.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008
