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Alla copertura dell'onere di lire 8 milioni, relativo all'esercizio 1960-61, si provvedera' mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e', autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-11-25;1508~art3 · fonte del testo