Il quarto capoverso dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e' sostituito dai seguenti: "Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e a parita' di voti prevale quello del presidente".
Testo vigente dal 16 maggio 1967
