Il quarto capoverso dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e' sostituito dai seguenti: "Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e a parita' di voti prevale quello del presidente".

Testo vigente dal 16 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-04-24;261~art5 · fonte del testo