[1]Nell'esame delle domande, la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, puo' ritenere validi, a comprovare le persecuzioni e la insorgenza delle infermita', atti notori e testimonianza dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 26/05/1967, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 16 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-04-24;261~art6 · fonte del testo