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L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' cosi' modificato: "Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura annua di lire 96.000, se si tratta di infermita' ascrivibile alla voce n. 8 della 2ª categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermita' ascrivibile alla 3ª, 4ª e 5ª categoria, di annue lire 40.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª della annessa tabella A".

Testo in vigore dal 6 dicembre 1961 al 22 dicembre 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art2 · fonte su Normattiva