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Per il personale di cui al precedente articolo 2 non e' ammesso il cumulo del trattamento previdenziale con quello di attivita' di servizio nel caso di passaggio nei ruoli ferroviari per inquadramento ovvero a seguito di concorsi riservati agli assuntori, esclusivamente o in concorrenza ad altre categorie similari. Nei confronti del personale di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in godimento del trattamento previdenziale a carico del Fondo di previdenza assuntori, e' consentito il cumulo di detto trattamento con quello di attivita' di servizio secondo le disposizioni vigenti in materia al 28 febbraio 1966, salvo che il personale stesso opti per la disciplina prevista dai precedenti articoli 3 e 4.

Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

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