Non sussiste l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 novembre 1962, n. 706 in riferimento all'art. 3 della Costituzione poiché detta legge ha carattere puramente interpretativo in quanto la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, aveva fatto sorgere delle incertezze sugli effetti della dichiarazione del contribuente e la norma surriferita risolse tale questione ed essa sola. Si era discusso se l'avere la legge n. 1044 contemplata la sola ipotesi di dichiarazione di valore non inferiore a quello tabellare come circostanza escludente il ricorso all'accertamento fisso, implicasse che a questo dovesse farsi capo, quando il valore dichiarato fosse uguale o superiore, esclusivamente per determinare i casi in cui si dovesse procedere a stima; in modo che la stima, e non la tabella, dovesse servire a determinare l'imponibile, ove il valore dichiarato fosse stato inferiore al modulo. La norma denunciata risolse tale questione, ed essa sola. Ciò emerge dalla relazione che ne accompagnò la proposta, ma più si desume dalla irrazionalità che essa rivestirebbe ove si ritenesse che avesse richiesto, per un atto formatosi anteriormente, un contenuto diverso da quello che la norma del tempo aveva ritenuto sufficiente secondo un significato non discusso; un contenuto cioè che non era più modificabile, ne' più si consentiva di modificare. Soltanto allora la norma si rivelerebbe violatrice del principio di uguaglianza: avrebbe infatti assoggettato ad una identica disciplina legislativa situazioni diverse (sentenza n. 53 del 9 luglio 1958), pareggiando, a quella di coloro che sono in grado di uniformarsi alla norma nuova, perché compiono l'atto successivamente alla sua entrata in vigore, la condizione di coloro i quali, per avere formato l'atto anteriormente a tale legge, invece non avrebbe potuto osservarla. - S. n. 53/1958.
Art. 3 cost. · Art. 4 Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici integrazioni ed aggiunte