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Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del Piano agricolo nazionale, e' autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico. Il gruppo operera' alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sara' composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di 40 unita', di cui non piu' della meta' estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo e' a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attivita' del gruppo. Il trattamento economico dei componenti del gruppo sara' determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalita' di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessita', l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione, grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma. Per i fini di cui al presente articolo, e' autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.
Testo in vigore dal 5 giugno 1984 al 14 novembre 1986
