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Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del Piano agricolo nazionale, e' autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico. Il gruppo operera' alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sara' composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di 40 unita', di cui non piu' della meta' estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo e' a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attivita' del gruppo. Il trattamento economico dei componenti del gruppo sara' determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalita' di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessita', l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione, grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma. Per i fini di cui al presente articolo, e' autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. 2 3 4
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 novembre 1986, n.752
2La L. 8 novembre 1986, n.752 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che il termine temporale fissato dal presente articolo "e' prorogato di un triennio; il relativo onere determinato in lire 6 miliardi e' a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4".
L. 30 luglio 1990, n.209
3La L. 30 luglio 1990, n.209 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che il termine temporale fissato dal presente articolo "e' differito al 31 dicembre 1990; il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, e' a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 752 del 1986 per l'anno 1990".
L. 7 febbraio 1992, n. 140
4La L. 7 febbraio 1992, n. 140 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il termine fissato dal presente articolo "e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1992. Il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, e' posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 10 luglio 1991, n. 201, per l'anno 1992".
Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 23 ottobre 1996
