Interventi in favore dell'economia nazionale

Art. 36 — Potenziamento ferrovia Circumflegrea

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I Ministri per i trasporti e per il tesoro sono autorizzati a far luogo alla concessione del completamento e dell'esercizio della ferrovia Circumflegrea alla Societa' anonima per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.) gia' concessionaria della ferrovia Cumana nonche' della costruzione del primo gruppo di opere della ferrovia - Circumflegrea. La convenzione con la societa' concessionaria sara' approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti, nonche' dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie. In caso di inadempimento degli obblighi assunti, la societa' incorrera' nella decadenza dalla concessione cosi' della ferrovia Circumflegrea come della ferrovia Cumana. Analogamente la eventuale decadenza della societa' dalla concessione della ferrovia Cumana importera' la decadenza della concessione della ferrovia Circumflegrea.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art36 · fonte del testo