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Sulla base del piano finanziario da istituire in sede di concessione, sara' determinato se una parte dei prodotti possa essere destinata al servizio di ammortamento ed interessi delle somme effettivamente erogate dallo Stato per la costruzione della ferrovia e versata all'Erario. Nel caso, invece, che le risultanze del piano finanziario portassero a riconoscere la necessita' di accordare una sovvenzione, sara' provveduto secondo la norma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art38 · fonte del testo