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Nel periodo di due anni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni e concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 43, un contributo pari alla differenza fra il contributo previsto dall'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522, relativo al primo anno di applicazione della medesima legge, e quello inerente all'esercizio finanziario in cui viene emesso il provvedimento di ammissione ai benefici contemplati dalle presenti disposizioni. Il contributo, comunque, non puo' riferirsi ad un tonnellaggio di stazza lorda superiore al 75 per cento di quello da demolire. In ogni caso la misura del contributo non puo' superare l'importo di L. 25.000 per tonnellata di peso della nave scarica ed asciutta con esclusione della, zavorra fissa. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 gennaio 1962, n.2
2La L. 9 gennaio 1962, n.2 ha disposto (con l'art. 1) che "La validita' delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno 1963. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 43, 44, 45, 46 e 50 della legge citata ai comma precedente sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli 2, 3, 5, 6 e 7."
Testo in vigore dal 3 febbraio 1962 al 16 dicembre 2010
