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Nel periodo di due anni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni e concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 43, un contributo pari alla differenza fra il contributo previsto dall'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522, relativo al primo anno di applicazione della medesima legge, e quello inerente all'esercizio finanziario in cui viene emesso il provvedimento di ammissione ai benefici contemplati dalle presenti disposizioni. Il contributo, comunque, non puo' riferirsi ad un tonnellaggio di stazza lorda superiore al 75 per cento di quello da demolire. In ogni caso la misura del contributo non puo' superare l'importo di L. 25.000 per tonnellata di peso della nave scarica ed asciutta con esclusione della, zavorra fissa.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 3 febbraio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art44 · fonte del testo